Art. 17.
(Provvedimenti della Sottocommissione per le malattie rare).

      1. Il Ministro della salute, entro un mese improrogabile, rimette la domanda di cui all'articolo 16 e la relativa documentazione alla Sottocommissione per le malattie rare.
      2. Entro due mesi dalla data di presentazione la Sottocommissione per le malattie rare deve esaminare la domanda di

 

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autorizzazione ed emettere uno dei seguenti provvedimenti:

          a) ordinare la produzione di altri documenti se mancanti o incompleti, in ordine alle indagini cliniche, dando un termine per l'integrazione della domanda e dei documenti non superiore a due mesi. La Sottocommissione per le malattie rare, entro il mese successivo alla scadenza del termine assegnato all'impresa, emette i provvedimenti definitivi;

          b) approvare il progetto di ricerca, se ritenuto formalmente e sostanzialmente circostanziato e fattibile;

          c) rigettare, con decisione motivata, la domanda, se ritenuta non formalmente né sostanzialmente fattibile o per gli altri casi previsti;

      3. Il Ministro della salute emette il provvedimento motivato e definitivo di rigetto o di ammissione ai benefìci previsti dall'articolo 15 entro il mese successivo.